Benevento: nota della UILFPL

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Benevento, 9/02/2024. – La Uil Federazione Poteri Locali di Benevento, in riferimento alla sentenza della corte Costituzionale n. 4 del 6/12/2023, depositata l’11/01/2024, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 51, comma 3, della legge 23/12/2000, n. 388, intervenuto – in via retroattiva – per escludere l’operatività della maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti ministeriali per i quali ancora si applicava tale norma in relazione all’esperienza acquisita dopo 5, 10 e 20 anni di effettivo servizio tra gli anni 1990 e 1993, termine prorogato dal decreto legge n. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992.

La Consulta, quindi, nel riconoscere il diritto al ricalcolo per tutti coloro che nel periodo di proroga del triennio 1991-1993 avrebbero acquisito il diritto agli scatti di anzianità e, quindi, alla maggiorazione della RIA prevista dal CCNL Ministeri, che avrebbe consentito agli aventi diritto la facoltà di vedersi riconosciuta tale maggiorazione, con il consequenziale ricalcolo della retribuzione ovvero dell’importo della pensione se già collocato a riposo.

Ciò premesso, bisogna considerare che la decisione della Consulta non si applica ai lavoratori del comparto enti locali poiché già col DPR n. 347/1983 il sistema di classi e scatti fu sostituito dalla cosiddetta valutazione dell’anzianità pregressa (art. 40) con il riequilibrio dell’anzianità e del nuovo salario individuale di anzianità (art. 41), decorrente dal 1° gennaio 1983.

Il valore dell’anzianità pregressa, così rideterminato, veniva poi rivalutato, in ciascun biennio successivo, con una somma annua fissa riferita alla qualifica funzionale rivestita. E fu così che per i dipendenti degli enti locali (oggi funzioni locali) si ebbero gli incrementi della RIA dall’1/01/1985, dall’1/01/1987 e dall’1/01/1989.

L’art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, in un primo momento, aveva confermato il diritto al ricalcolo per tutti coloro che nel periodo di proroga del triennio 1991-1993 avrebbero acquisito il diritto agli scatti di anzianità, ma un’interpretazione diversa di parte ministeriale avevano poi imposto un blocco degli scatti d’anzianità, dando la stura a migliaia di ricorsi giurisdizionali.

Addirittura, dopo oltre otto anni, una tardiva interpretazione autentica, illogicamente contenuta nell’art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000, conferì all’art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, un “nuovo significato che non era ricavabile dal testo della legge”.

Va, infine, detto che il comune di Benevento, con deliberazione di giunta n. 32 del 7/01/1991, erogò a favore del personale, all’epoca in servizio, il salario di anzianità a far luogo dal 1° gennaio 1991, atteso che nel frattempo era trascorso il prescritto biennio.

Ma l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni in legge n. 438/1992, recava al secondo e terzo periodo quanto segue: “I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994. Per l’anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 (€ 10,33) mensili per tredici mensilità”. 

Abbiamo voluto informare i lavoratori delle funzioni locali – esordiscono all’unisono Giovanni De Luca, Angelo Russo e Rossella Tirone – poiché in questi giorni i predetti dipendenti sono oggetto di una disinformazione che non ha eguali nella storia del Sindacato.

Ci preme sottolineare con grande amarezza – continuano i tre sindacalisti della Uil Fpl – che i soliti mistificatori, al sol fine di aumentare qualche consenso, raccolgono addirittura una quota di danaro per poter impostare un impossibile ricorso alla Magistratura per vedersi riconosciuta la maggiorazione della RIA che nell’allora comparto regioni-autonomie locali non era prevista! Quindi, consigliamo ai lavoratori delle funzioni locali, e in particolare a quelli del comune di Benevento – concludono i tre dirigenti sindacali -, di non cedere alle lusinghe di chi promette vittoria facile, perché vi è il concreto rischio di venire condannati anche alle spese di giudizio”.

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