Il personale della scuola ha il diritto di rimanere in servizio fino al 70° anno di età, a condizione che ciò consenta di raggiungere l’anzianità minima contributiva. Questo è quanto stabilito da numerosi tribunali italiani e recentemente confermato dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro con una sentenza del 20 ottobre 2023, in seguito a un ricorso presentato dall’avvocato Vincenzo Piscitelli del foro di Benevento.
Nel caso specifico, una docente era stata collocata a riposo al raggiungimento dell’età anagrafica, ma senza aver raggiunto il minimo contributivo di 20 anni. La docente ha quindi presentato un ricorso ex art. 700 c.p.c.
Il Tribunale, inizialmente, ha respinto il ricorso senza motivazione. Successivamente è stato presentato un reclamo e, al termine della procedura, è stata dichiarata l’illegittimità del provvedimento di rigetto della domanda di trattenimento in servizio e collocamento a riposo, con il ripristino del rapporto di lavoro fino al compimento del settantesimo anno.
“Sono estremamente soddisfatto”, ha commentato l’avvocato Piscitelli, “non solo per l’ottimo risultato ottenuto, ma anche per la grande gioia della mia cliente, la professoressa, che è stata destinataria di un provvedimento illegittimo e dannoso in modo superficiale ed errato, prima da parte della scuola e poi dal Tribunale con il rigetto del ricorso cautelare. L’autorizzazione a rimanere in servizio fino ai 70 anni le permetterà, infatti, di ottenere la pensione di vecchiaia al primo termine utile”.
La riforma della decisione da parte del Tribunale di Caserta è pienamente condivisibile e corretta, soprattutto considerando che il trattenimento in servizio richiesto garantisce alla ricorrente il diritto alla pensione.