AIDR. Il ruolo delle piattaforme digitali nell’attuazione della RED II

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AIDR. Il ruolo delle piattaforme digitali nell’attuazione della RED II

di Gabriella De Maio, Diritto dell’energia | Dipartimento di  Giurisprudenza | Federico II – Socio AIDR e componente  dell’Osservatorio AIDR per la Digitalizzazione dell’Ambiente e  dell’Energia

Il recente recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) del  Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla  promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ad opera del  Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, impone due  considerazioni: 1) una breve riflessione sistematica sul ruolo delle  policies di digitalizzazione al fine di semplificare l’apparato  burocratico relativo al comparto energetico e 2) un primo commento sul  ruolo delle piattaforme digitali nell’ambito del processo di  transizione energetica in atto.
Quanto al primo profilo va detto che le riforme degli ultimi anni  hanno cercato di aumentare la competitività del Paese mediante  politiche di semplificazione ed accelerazione delle procedure  amministrative volte a realizzare un percorso di snellimento  dell’attività della pubblica amministrazione.
E’, infatti, ormai generalmente riconosciuta, sia in ambito  internazionale che nazionale, l’importanza delle politiche di  semplificazione al fine di migliorare l’efficienza della pubblica  amministrazione, alleggerendo gli oneri per cittadini ed imprese.

Semplificare significa sciogliere nodi legislativi, amministrativi,  organizzativi ed è un mezzo per migliorare il rapporto  dell’amministrazione con i cittadini, i soggetti economici, le  formazioni sociali, nonché, tutti coloro che operano all’interno del  sistema amministrativo stesso.
In tale ottica, vanno lette anche le riforme degli ultimi anni che  hanno rafforzato il nesso fra le politiche di semplificazione e quelle  di digitalizzazione ed hanno imposto, nello svolgersi dell’azione  amministrativa, l’utilizzo di modalità procedurali che possano essere  compiute “con facilità, a distanza e per via elettronica”.
D’altronde, l’avanzare del futuro e la diffusione della tecnologia  sono processi non ostacolabili né domabili, mentre avvalersi dei  vantaggi scaturenti da tali processi rappresenta una leva mediante la  quale il legislatore può sfruttare l’era digitale per migliorare le  performances di una pubblica amministrazione che, nel tempo, si è  mostrata – non sempre – vicina ai cittadini o collaborativa con gli  operatori economici. Questa breve riflessione sistematica trova un suo  precipitato giuridico di notevole interesse nelle previsioni di cui  agli artt. 19 e 21 del Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
La prima disposizione rubricata Piattaforma unica digitale per  impianti a fonti rinnovabili prevede, infatti, che, con decreto del  Ministro della transizione ecologica, d’intesa con la Conferenza  unificata, venga istituita una piattaforma unica digitale – realizzata  e gestita dal GSE – per la presentazione delle istanze di cui  all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e  dunque, a) dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del  decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, b) della procedura  abilitativa semplificata e c) della comunicazione relativa alle  attività in edilizia libera.

La ratio di tale previsione è far sì che la piattaforma fornisca una  guida ed un’assistenza lungo tutte le fasi della procedura  amministrativa e possa garantire l’interoperabilità con gli strumenti  informatici per la presentazione delle istanze già operativi in ambito  nazionale, regionale, provinciale o comunale.
Va accolto, pertanto, con favore l’utilizzo del digitale come  opportunità per garantire alla pubblica amministrazione – tramite la  piattaforma – di avere contezza ed in tempo reale delle fasi della  procedura amministrativa con il vantaggio della interoperabilità dei  dati che andrebbe a potenziare le ricadute positive dell’utilizzo del  digitale nel comparto energetico traducendosi, auspicabilmente, in un  celere ed efficace dialogo fra le amministrazioni che ricevono le  istanze de quibus.
Nell’ottica della semplificazione ed accelerazione della procedura  amministrativa di gestione delle autorizzazioni in materia di impianti  a fonti rinnovabili, è la previsione del terzo comma dell’articolo in  commento secondo cui, con decreto del Ministro della transizione  ecologica, d’intesa con la Conferenza unificata, vanno adottati  modelli unici per le procedure di autorizzazione di cui all’articolo  4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

Anche in questo caso emerge un leitmotiv delle recenti politiche di  digitalizzazione dell’azione amministrativa improntate, fra gli altri  criteri, su quello della standardizzazione che, a partire dall’art. 24  decreto legge n. 90 del 2014 fino ad arrivare alle disposizioni  attuative della  legge 7 agosto 2015, n.124,  prevede, per specifici  procedimenti amministrativi, l’utilizzo di moduli unificati e  standardizzati per comunicazioni e istanze, unitamente alla  condivisione di linguaggi e concetti, interazione tra organizzazione e  persone, interoperabilità e cooperazione applicativa.
La seconda previsione in commento è l’art. 21 del decreto legislativo  di recepimento della Direttiva RED II, rubricato Piattaforma digitale  per le Aree idonee, secondo il quale, per garantire un adeguato  servizio di supporto alle Regioni e alle Province autonome nel  processo di individuazione delle aree idonee e nelle attività di  monitoraggio ad esso connesse, con decreto del Ministero della  transizione ecologica da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza  unificata, sono regolamentate le modalità di funzionamento di una  piattaforma digitale realizzata presso il GSE.
Anche in questo caso, l’utilizzo del digitale appare uno strumento  dirimente affinché le amministrazioni interessate – mediante  dell’utilizzo della piattaforma che include tutte le informazioni e  gli strumenti necessari alla Regioni e Province autonome per  connettere ed elaborare i dati per la caratterizzazione e  qualificazione del territorio – possano aver un “quadro” di insieme  sulle infrastrutture già realizzate e presenti, su quelle autorizzate  e in corso di autorizzazione, nonché la stima del potenziale e la  classificazione delle superfici e delle aree.
Da quanto evidenziato emerge dal decreto de quo un approccio  propositivo nell’utilizzo della semplificazione e digitalizzazione nel  comparto energetico, posto che un sapiente utilizzo delle due policies  può rappresentare una svolta per la nostra burocrazia e, al contempo,  il volano della crescita del nostro Paese per cercare di affrontare  efficacemente le sfide della transizione energetica nel prossimo futuro.
Si può, dunque, concludere con un commento positivo rispetto questo  approccio, con l’auspicio che conduca ad un miglioramento del dialogo  fra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese e renda più  efficace l’azione amministrativa in un settore strategico come quello  energetico.