Il Settore Avvocatura scrive al sindaco Mastella in merito al contenzioso Con.ca
“In relazione alla richiesta di chiarimenti sui diversi comunicati stampa relativi al contenzioso CON.CA/Comune di Benevento, si relaziona quanto segue, al fine di rendere i dovuti chiarimenti sugli aspetti e sugli effetti delle varie fasi di detto contenzioso.
Come oramai a tutti noto, di recente la Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dal Comune di Benevento nell’anno 2014 avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 3839/14, che a sua volta aveva rigettato l’appello, sempre promosso dal Comune avverso il lodo arbitrale del 13.11.2010, con ordinanza del 23.11.21 ha rigettato il citato ricorso, in riferimento a motivazioni prevalentemente processuali e di diritto ( incompetenza del collegio arbitrale per essere devoluta la giurisdizione al giudice amministrativo, effetti giuridici delle convenzioni urbanistiche sottese, omissione di pronuncia del giudice di appello su un motivo di appello, inammissibilità della censura di clausola di convenzione ). L’effetto connesso alla pronuncia del giudice di legittimità ha inciso sull’esecutività del lodo arbitrale e della sentenza di appello, quest’ultima già sospesa per effetto dell’ordinanza resa dalla medesima Corte di Appello in data 20.7.16, decisioni che conseguentemente ora hanno riacquisito la detta efficacia esecutiva e sono divenute inoppugnabili. Effetto pratico di tutto questo è che il lodo arbitrale, avendo peraltro la Corte di Appello rigettato l’appello avverso lo stesso, in tutte le sue conseguenze produce gli effetti, anche quelli di condanna al risarcimento dei danni ivi liquidati, pari ad euro 2.799.567,62 oltre interessi e rivalutazione dal 5.6.2008 all’attualità ed alle spese di arbitrato e di giudizio nel doppio grado, somme che ratione temporis devono essere imputate alla competenza del dissesto finanziario del Comune.
Nel merito, il lodo in questione, oltre ad aver accolto l’azione di risarcimento dei danni della CON.CA, nella misura su citata, ha preliminarmente accertato l’inadempimento del Comune dell’obbligo di trasferimento del diritto di superficie delle aree destinate alla realizzazione dell’intervento edilizio e dell’obbligo di attribuzione delle aree per le opere di urbanizzazione, sulla espressa motivazione che le convenzioni stipulate tra le parti prevedevano la cessione del detto diritto di superficie “con effetto reale dalla data di acquisizione del terreno….e sotto condizione sospensiva dell’acquisizione medesima”. Senonchè, sempre come rilevato nella decisione arbitrale, il diritto che il Comune si era obbligato a trasferire non è stato mai trasferito perché mai sorto come diritto di proprietà in capo al Comune, non avendo quest’ultimo “mai portato a compimento le procedure di acquisizione dei suoli” e quindi la pronucia di decadenza del Comune “dà atto della avvenuta estinzione di un diritto che, per sua stessa inadempienza (del Comune n.d.r.) non è mai sorto.
Inoltre, ha dichiarato, tra l’altro, che il Comune ha omesso di portare a compimento il procedimento di varaiante al P.R.U., con ciò impedendo alla CON.CA di realizzare alcuni fabbricati, ha omesso di approvare i progetti per le opere di urbanizzazione, ha omesso di sottoscrivere lo schema di convenzione già approvato dal C.C. nell’anno 2003, ha illegittimamente ritenuto che la detta Società avesse compiuto abusi edilizi, ha illegittimamente impedito la prosecuzione dei lavori per altri fabbricati, ha dichiarato illegittima la pronuncia della decadenza del diritto di superficie adottata con provvedimento del 2.9.2008, ha dichiarato illegittimi i provvedimenti, le omissioni e i comportamenti del Comune che hanno dilatato il termine per la conclusione dei lavori, ascrivibili agli anni dal 2006 al 2008.
Conseguenzialmente ha accertato l’insussistenza in capo al Comune del diritto di proprietà, e quindi di superficie, delle aree in questione, per responsabilità dello stesso per mancata definizione delle procedure ablative dei terreni occupati.
Pertanto il lodo arbitrale ha sostanzialmente ritenuto validi ed efficaci gli atti dell’Ente di approvazione dei progetti e di indizione del bando per la realizzazione dell’intervento edilizio dell’anno 1999, dell’aggiudicazione dell’intervento alla CON.CA e dell’approvazione del P.R.U. e della convenzione urbanistica per la concessione del diritto di superficie e delle concessioni edilizie dell’anno 2000, e della seconda convenzione dell’anno 2002, e dei successivi atti fino all’anno 2006, censurando, come sopra rilevato, i successivi atti e comportamenti dell’Ente che hanno comportato il mancato completamento degli edifici e degli altri interventi edilizi, oltre la condanna al risarcimento dei danni”.