AIDR. Nuova politica agricola e transizione digitale

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AIDR. Nuova politica agricola comune e transizione digitale

Nel testo che segue, l’avv. Filippo Moreschi, Responsabile Osservatorio AIDR  “Digital Agrifood”, svolge una interessante disamina sugli scenari prossimi venturi che riguarderanno le politiche agricole comunitarie nel senso della transizione digitale e della sostenibilità. Potrebbero sembrare argomenti specialistici e lontani dalla vita dei consumatori, ma non è così, ciò che accadrà, o non accadrà, nel corso del prossimo periodo avrà una influenza diretta sul mondo della produzione e del consumo dei beni agricoli.

“Lo scorso 6 dicembre – scrive l’avv. Moreschi – è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  dell’Unione Europea il Regolamento del Parlamento europeo e del  Consiglio n. 2021/2115 che, insieme ai Regolamenti nn. 2021/2116 e  2021/2117, pubblicati lo stesso giorno, andrà a disciplinare la  Politica Agricola Comunitaria per il periodo 2023-2027.
Il Reg 2115 è intitolato “Norme sul sostegno che i piani strategici  che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica  agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo  europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per  lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n.  1305/2013 e (UE) n. 1307/2013”.
Scopo del regolamento è dunque normare e disciplinare le misure di  sostegno all’agricoltura comunitaria, indicando in particolare gli  obiettivi ed i criteri a cui devono attenersi i Piani Strategici  Nazionali, strumenti interni di attuazione della politica agricola  comune, che, demandati agli Stati quanto al contenuto, sono tuttavia  disciplinati nel Titolo V (artt. 104 e ss).
Si tratta di un regolamento molto strutturato, frutto della  complessità della materia che si va a regolare e di un lungo confronto  e dialogo tra le Istituzioni ed i principali attori del settore.
Si tratta, altresì, di norme che dovranno essere integrate e  specificate da altre norme europee (i regolamenti della Commissione  UE, c.d. “regolamenti dei regolamenti”) o da norme o provvedimenti dei  singoli Stati, in forza della competenza c.d. concorrente Unione-Stati  che all’agricoltura è riservata dall’art. 4 del Trattato sul  Funzionamento dell’Unione Europea.
Vediamo, in breve, qual è l’attenzione che questo documento dedica  allo sviluppo digitale dell’agricoltura.
Fin dal “considerando” n. 1), l’Unione Europea conferma l’attenzione  per la modernizzazione e la sostenibilità del settore agricolo,  compresa quella economica, sociale, ambientale e climatica delle zone  rurali. Obiettivi di tutela dell’agricoltura a conduzione familiare  (considerando 24) e di implementazione di forme di cooperazione e di  promozione delle filiere corte (considerando 25) si legano  indissolubilmente all’attenzione per la qualità dei prodotti, la  sicurezza alimentare e la salute dei consumatori, da un lato, e la  preservazione della biodiversità e delle zone rurali dai cambiamenti  climatici (considerando nn. 24, 25, 26, 29, 30).
Nel corpo normativo vero e proprio, invece, gli articoli 5, 6 e 7  elencano e definiscono gli obiettivi generali (sviluppo sostenibile,  tutela dell’ambiente, sostegno alle zone rurali), quelli specifici  (tra cui l’innovazione e la competitività delle aziende agricole,  anche sotto il profilo della digitalizzazione e dello scambio e  condivisione delle informazioni). L’art. 7 definisce i criteri  valutativi degli esiti (indicatori di impatto e di risultato) che  vengono declinati nell’allegato I del Regolamento.
Per il raggiungimento degli obiettivi del regolamento, il considerando  23) menziona testualmente la ricerca e l’innovazione, “al fine di  esplicare il ruolo polifunzionale dell’agricoltura, della silvicoltura  e dei sistemi alimentari dell’Unione, investendo nello sviluppo  tecnologico e nella digitalizzazione, nonché migliorando la diffusione  e l’efficace utilizzo delle tecnologie, segnatamente delle tecnologie  digitali, e l’accesso a conoscenze imparziali, solide, pertinenti e  nuove intensificando la loro condivisione”.
È significativo, tra l’altro, che proprio il primo degli indicatori di  cui all’allegato I del Regolamento riguardi proprio l’ “Ammodernamento  del settore agricolo e delle zone rurali”. Esso deve essere attuato  “promuovendo e condividendo le conoscenze, l’innovazione e la  digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e  incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso  un migliore accesso alla ricerca, all’innovazione, allo scambio di  conoscenze e alla formazione”. L’allegato codifica quali indicatore di  risultato quello di “Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza  e l’innovazione: numero di persone che beneficiano di consulenze,  formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del  partenariato europeo per l’innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC  al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico,  sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse”.
Uno degli strumenti che permetterà di raggiungere tale risultato è  costituito dai servizi di consulenza aziendale previsti dall’art. 15  del Regolamento: organizzati dagli Stati membri, coprono “gli aspetti  economici, ambientali e sociali, tenendo conto delle pratiche  agronomiche esistenti, oltre a fornire informazioni scientifiche e  tecnologiche aggiornate, sviluppate tramite progetti di ricerca e  innovazione, anche per quanto riguarda la fornitura di beni pubblici”.
Tra i contenuti minimi dei servizi di consulenza sono indicate “le  tecnologie digitali nell’agricoltura e nelle zone rurali”. Il  redigendo Piano Strategico Nazionale (il cui termine di presentazione  alla Commissione è fissato per il 31 12 2021) ha il compito di  individuare gli operatori del settore agricolo coinvolti nei servizi  di consulenza, che si coordineranno in una rete denominata AKIS  (Agricultural Knowledge and Innovation System – sistema di conoscenza  ed innovazione in campo agricolo).
Questa attenzione per le nuove tecnologie non emerge soltanto, nel  testo del regolamento, dove si parla espressamente di digitale, ma  anche in quelle disposizioni che mirano a premiare gli agricoltori  che, nella loro azienda, si impegnano ad esempio ad applicare buone  pratiche benefiche per il clima, l’ambiente ed il benessere animale.  Ad esempio, l’art. 31 istituisce e regola il sostegno alle azioni, tra  le altre, per un uso sostenibile e ridotto dei pesticidi, la  protezione delle biodiversità e la prevenzione del degrado del suolo,  ed è evidente che molte delle tecnologie che permettono di raggiungere  tali obiettivi sono digitali o si sviluppano su piattaforme digitali.
Lo stesso discorso vale per quei settori ai quali il regolamento  dedica specifica attenzione, come quello dell’olio, del vino, dei  prodotti ortofrutticoli, del luppolo, l’apicoltura, ecc. (Titolo III,  Capo III, artt. 42 e ss). Per questi àmbiti, specificamente, il  sostegno, garantito dal FEAGA – Fondo europeo agricolo di garanzia,  può assumere la forma del rimborso dei costi effettivamente sostenuti  o dei costi unitari, un rimborso forfettario oppure un finanziamento a  tasso fisso.
Con riguardo agli interventi previsti per lo sviluppo rurale (Titolo  III, Capo IV), finanziati dal FEASR- Fondo europeo agricolo per lo  sviluppo rurale, specifica attenzione è dedicata agli impegni in  materia di ambiente, di clima e di gestione, ove si migliorino le  prestazioni rispetto ai requisiti minimi previsti dalle norme unionali  e nazionali (art. 70).
Significativo della prospettiva in cui si colloca il legislatore  comunitario è anche il fatto che nei tipi di intervento finanziabile  sia stato inserito lo “scambio di conoscenze ed informazioni” (art.  78), con l’obiettivo di “coprire i costi di ogni azione pertinente  intesa a promuovere l’innovazione, la formazione e la consulenza come  pure lo scambio di conoscenze e la diffusione delle informazioni”, nel  quadro degli obiettivi specifici declinati dal regolamento. L’articolo  si collega poi espressamente ai già menzionati servizi di consulenza  prevedendo un limite massimo di spesa di € 200.000 per singolo Stato e  raccomandando che le azioni sostenute in questo ambito di interventi  siano “basate sulla descrizione dell’AKIS” fornita nei piani  strategici nazionali della PAC.
Saranno quindi, prevedibilmente, i Piani Strategici Nazionali a  determinare in concreto le misure oggetto di sostegno o di  finanziamento.
E tuttavia, si può già dire che la costante attenzione del legislatore  comunitario ai temi della sostenibilità ambientale, unita allo  sviluppo ed al sostegno all’economia ed alla salvaguardia delle realtà  rurali, porta naturalmente alle soluzioni digitali ed alle nuove  tecnologie.
Importante sarà però la condivisione delle conoscenze e dei dati, e in  questo il ruolo di AKIS sarà certamente fondamentale”.