Tenuto conto delle particolori condizioni atmosferiche con il conseguente stato di pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo dell’intero territorio della Regione Campania dal 15 giugno al 20 settembre 2021, la delibera dell’Amministrazione Comunale a Gesualdo
O R D I N A
a. nel periodo dal 15 giugno al 20 settembre 2021 – salvo proroghe – su tutto il territorio comunale è sempre vietata, ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis del D. Lgs.3 aprile 2006, n. 152, la bruciatura di residui vegetali e forestali o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali;
b. a tutti i proprietari di terreni incolti e delle aree private abbandonate e degradate, presenti sul territorio comunale, di eseguire in via immediata tutti gli interventi di pulizia e manutenzione finalizzati all’eliminazione degli inconvenienti igienico-sanitari e di tutte le situazioni che possono determinare una minaccia alla pubblica e privata incolumità, nonché generare condizioni di grave pericolo per la salute delle persone;
c. a tutti i proprietari, conduttori, detentori a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, aggregati urbani, strutture turistiche, artigianali e industriali, di provvedere con decorrenza immediata:
1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, di ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, aree di sosta turistiche, ecc.) da effettuare con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri;
3. al decespugliamento laterale ai boschi (lungo il perimetro di aree boscate va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi di incendi);
d. ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve le disposizioni che impongono distanze maggiori;
e. è altresì vietato, nei boschi e nelle campagne:
accendere fuochi di ogni genere;
far brillare mine o usare esplosivi;
usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti.