San Lorenzello – Bruciatura dei residui della produzione agricola, ecco il calendario  

Bruciatura dei residui della produzione agricola, ecco il calendario

Il Sindaco del comune di San Lorenzello (Bn), Antimo Lavogna, rende noto che con propria ordinanza n. 83 in data odierna, al fine di prevenire gli incendi lungo le strade, nelle campagne e nei boschi, ha vietato  la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all’esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, e negli orti, giardini, parchi pubblici e privati DAL 15 GIUGNO 2021 AL 30 SETTEMBRE 2021, salvo diverse disposizioni impartite dal Decreto Dirigenziale annuale emanato in materia di “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi”.

 

CHIUNQUE ABBIA NOTIZIA DI INCENDI NELLE CAMPAGNE O NEI BOSCHI, HA L’OBBLIGO DI DARNE IMMEDIATO AVVISO AI VIGILI DEL FUOCO (tel. 115).

I cittadini laurentini dovranno attenersi al seguente calendario per la bruciatura dei residui della produzione agricola:

Periodo Fasce orarie
Dal 1° gennaio al 30 aprile Dalle ore 08.00 al tramonto
Dal 1° maggio al 14  giugno Dalle ore 05.00 alle ore 07.00
Dal 15 giugno  al 30 settembre Divieto assoluto di bruciatura
Dal 1° ottobre  al 31 ottobre Dalle ore 05.00 alle ore 07.00
Dal 1° novembre al 31 dicembre Dalle ore 08.00 ad un’ora prima del  tramonto

Per effettuare la predetta bruciatura bisognerà attenersi alle seguenti condizioni e in piccoli cumuli di 0,5 mc. (metricubi) in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi:

  1. se all’accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;
  2. il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto e isolato con mezzi efficaci per evitare l’insorgere e il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri prima della vegetazione;
  3. la combustione deve avvenire ad almeno  30 metri dai  boschi  evitando la propagazione del  fumo  su edifici pubblici, privati e sedi stradali;
  4. durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  5. è vietato l’abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l’accumulo verso il basso impedendo  la facile              dispersione del contenuto particellare in atmosfera;
  6. il  materiale agricolo o forestale destinato alla combustione, non deve essere inquinato da materiale plastico o altre sostanze estranee pericolose o non per non incorrere nella fattispecie di smaltimento illecito di rifiuti  a mezzo combustione.

A TUTTI I PROPRIETARI – CONDUTTORI – DETENTORI a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche – artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza immediata:

  1. alla rimozione dai terreni, per una fascia non inferiore ai 50 metri dalle strade comunali e dai complessi edificati, ogni residuo vegetale o qualsiasi materiale che possa favorire l’innesco di incendi e la propagazione del fuoco;
  2. al decespugliamento laterale lungo le strade (in corrispondenza di strade principali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio – infiammabilità delle specie, esposizione, accumulo di sostanze organiche, aree di sosta turistiche…), da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade dalla copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri.

 

E’ fatto, inoltre, divieto di:

– gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall’art.15, lettera i) del Codice della Strada;

— per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

 

Salvo i casi previsti dal Codice Penale o da leggi speciali, le infrazioni alla presente Ordinanza saranno soggette alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di  € 150,00, ai sensi dell’art. 7-bis, comma 1/bis, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come previsto con la deliberazione di G.C. n. 286 del 25/03/2021.