Bozza nuovo dpcm, niente zone gialle ma possibili “allentamenti”

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Bozza nuovo dpcm, niente zone gialle ma possibili “allentamenti”

Ecco le principali novità della bozza del nuovo DPCM
Come indicato nella bozza, “è assicurato in presenza sull’intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado”. Elemento su cui non potranno intervenire i governatori – come avvenuto in Puglia -, visto che la bozza non permette una deroga in tal senso. In base alla tipologia di zona, poi, si deciderà per le restanti classi: in zona rossa le attività della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolgeranno esclusivamente a distanza, mentre in zona gialla e arancione integralmente in presenza (per i licei  bisognerà adottare “forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento”).
Se la bozza del decreto dovesse rimanere invariata, non sarà prevista una zona gialla per le regioni almeno fino a fine aprile. Dove si riscontrassero però dati epidemiologici rassicuranti e il progredire delle vaccinazioni, il decreto prevede possibili deroghe alle restrizioni, che quindi potrebbero permettere anche la riapertura di bar e ristoranti. Al tempo stesso nelle regioni nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100mila abitanti, scatterà il lockdown. In tutti gli altri casi, sarà la cabina di regia del Governo a decidere in base ai dati se collocare la Regione in zona arancione o rossa. Probabile che la Puglia – visti i dati dei ricoveri – mantenga il massimo grado di restrizione, come anticipato anche da Lopalco oggi. Per avere una conferma bisognerà attendere venerdì. Sempre in tema vaccini passa l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, salvo la possibilità – in caso di rifiuto – di essere sospesi o demansionati, fino ad arrivare alla sospensione dello stipendio se necessario. Vale per tutti coloro che esercitano professioni sanitarie in strutture pubbliche e private, ma anche farmacie, parafarmacie e studi professionali. “La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati”.