“Le lotte per il diritto non hanno colori politici”, legittima l’ordinanza del Comune di De Angelis
Chiusano San Domenico, la nota del sindaco Carmine De Angelis:
“In questi giorni ho declinato qualunque polemica o intervista, aspettando che il corso degli eventi mi desse ragione!
Le ordinanze del Comune di Chiusano n.52 e 53 sono pienamente legittime ed hanno avuto efficacia resistendo all’ordinanza della regione Campania.
Diversamente da altre ordinanza impugnate il difetto relativo alla indicazione del potere non sussiste (vedi decreto Tar 22-12-2020).
L’ordinanza del Comune di Chiusano ha non solo adempiuto agli effetti del decreto legge 172/20 ma ha resistito ai motivi “irrilevanti dell’ordinanza 98 della Regione Campania”.
Una vittoria dello Stato di diritto:
- Visto il D.L. n. 172 del 18 dicembre 2020, che stabilisce misure puntuali, specifiche e omogenee su tutto il territorio nazionale per un periodo di tempo limitato;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 98 del 19 dicembre 2020; - Rilevato che il potere di ordinanza regionale non può sovrapporsi ai campi già regolati dalla normazione emergenziale dello Stato, restando libero di intervenire solo in quelli lasciati scoperti dalle conferenti disposizioni nei limiti del necessario rispetto del bilanciamento tra princìpi e diritti costituzionali diversi operato in sede centrale, e solo in presenza di specifiche esigenze locali;
- Rilevato altresì che il potere di ordinanza sindacale è retto dalla medesima matrice attributiva del relativo potere di intervento regionale (ex art. 32 della legge 833/1978), si fonda inoltre su disposizione generale relativa alle competenze proprie delle sole autonomie locali (art. 50 TUEL), ed è sottoposto ai soli limiti imposti dall’art. 3 d.l. 19/2020, per effetto del quale i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1 del medesimo art. 3;
- Considerato che pertanto il rapporto tra le ordinanze regionali a contenuto emergenziale e quelle sindacali non è attratto né condizionato dal principio di gerarchia, né sul piano dell’attribuzione formale del relativo potere di ordinanza, né sotto il profilo della dipendenza dell’ente locale da norme diverse da quelle di rango legislativo, ma è calibrato solo sul principio di competenza, attivabile tutte le volte che tanto l’ordinanza regionale, quanto quella sindacale siano entrambe conformi al medesimo comune limite del rispetto delle norme statali;
- Considerato altresì che, ferma restando ogni possibile remora sulla legittimità del contenuto dell’ordinanza regionale più restrittiva delle misure statali emergenziali, in assenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 1, del d.l. 19 del 2020, e fermi restando il limiti della legislazione statale in materia che fissa il punto di equilibrio tra diritti costituzionalmente garantiti della tutela della salute e la protezione delle attività produttive, la sussistenza di situazioni locali diversificate legittima l’uso del medesimo potere di ordinanza attribuito all’ente locale come alla regione, ponendosi il primo in un ambito di competenza distinto dal secondo, e giustificato in base a ragioni che non impongono, in totale conformità ai limiti validi su tutto il territorio statale, un sacrificio sproporzionato di alcuni diritti rispetto ad altri;
- Considerato che nel caso di specie ricorrono circostanze che consentono di attestare un livello di protezione della salute attestato sul punto di equilibrio già stabilito a livello nazionale con il d.l. 172/2020, ed in particolare che in ragione dell’attuazione delle disposizioni nazionali e regionali di contrasto alla diffusione epidemiologica per il periodo natalizio non si prevedono afflussi di persone sul territorio;
- Considerato che inoltre i numeri del contagio sul territorio sono da tempo molto contenuti e che, ad oggi, non si registrano focolai di diffusione, ma solo sporadici casi di positività in via di guarigione;
- Considerato che le attuali disposizioni statali e regionali vigenti limitative degli spostamenti, nonché la drastica riduzione dei collegamenti e hanno determinato una presenza scarsissima sul territorio;
- Ritenuto che l’esiguità degli esercizi commerciali e degli esercizi di ristorazione e bar ancora aperti, rende possibile l’effettuazione di una concreta ed effettiva attività di vigilanza sulla piena attuazione di tutte le misure di prevenzione;
- Ritenuto necessario ed opportuno assicurare un minimo di vivibilità alla popolazione presente sul territorio, cui non è consentito dalle disposizioni vigenti recarsi presso il capoluogo di provincia o verso altri comuni nell’ambito del perimetro di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge n. 172/2020;
- Ricordato che con propria precedente ordinanza n. 52 del 21.12.2020 lo scrivente ha disposto che sull’intero territorio comunale di Chiusano di San Domenico, sono consentite, con decorrenza 21 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021, nei limiti delle disposizioni del d.l. 172/2020, oltre agli esercizi commerciali legittimamente aperti, le seguenti attività:
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00;
- la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- Tenuto tuttavia conto di quanto disposto con l’art. 1 del decreto legge 18.12.2020, n. 172, che testualmente recita: comma 1)“Fermo restando quanto previsto dall’art. 1, comma 2, del d.l. 02.12.2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 06.01.2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’art. 3 del DPCM ‘3.12.2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 04 gennaio 2021 si applicano le misure del DPCM 03.12.2020. comma 2): “Durante l’intero periodo di cui al comma 1 restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con DPCM ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- Ritenuto poter conformare la propria ordinanza n. 52 del 21.12.2020 a quanto stabilito con la prefata disposizione avente forza di legge;